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AGENZIA SCALABRINIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ASCS
STATUTO
Articolo 1: DENOMINAZIONE E NATURA
1.1 E’ costituita, ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, un’Associazione denominata “ASCS - AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO”, di seguito denominata ASCS. ASCS opera, senza fini di lucro, nel campo del volontariato e della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.
1.2 L’Associazione è ONLUS ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 punto 8 della legge 4.12.97 n° 460.
1.3 ASCS non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere ripartiti anche indirettamente, ma solo impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 2: SEDE
2.1 L'associazione ha sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Scalabrini 3. La sede potrà essere trasferita su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
2.2. Su delibera del Consiglio Direttivo potranno essere stabilite altre sedi operative dell’associazione.
Articolo 3: FINALITA’
3.1 L’Associazione ha come finalità:
a) svolgere attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà e verso terzi, con esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione anche indiretti ex L. 11 agosto 1991, n. 266;
b) realizzare studi, progetti e ricerche per la promozione e l’attuazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo (PVS) secondo i principi e le modalità previsti dalla legge del 9.2.1979 n. 38 e successive modifiche; richiedendo altresì il riconoscimento di organismo volontario da parte del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 37 della sopracitata legge;
c) curare l’attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei PVS di personale tecnico italiano in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;
d) promuovere o realizzare programmi di cooperazione, emergenza e riabilitazione anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.);
e) proporre iniziative di informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, in collaborazione con Enti Pubblici, privati, associazioni di volontariato;
f) contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza nei PVS della realtà globale, della cultura, della scienza e della tecnica italiana, ai fini di promuovere programmi di cooperazione allo sviluppo;
g) sviluppare attività di solidarietà, di lotta contro il razzismo e le discriminazioni e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalle carte dei Diritti dell’Uomo;
h) contribuire all’inserimento sociale e culturale – su base di reciproca parità e rispetto -degli immigrati in Italia, degli emigrati italiani all’estero e delle minoranze etniche in Italia e all’estero;
i) promuovere e sostenere attività a favore di profughi, sfollati e rifugiati in Italia e all’estero;
j) promuovere e realizzare programmi di prevenzione dei conflitti e di difesa sociale del territorio;
l) promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi oggetto dell’attività dell’associazione, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche ed altro materiale di carattere informativo multimediale ed online. Particolare attenzione verrà riservata alle moderne tecnologie ed a internet.
m) promuovere i diritti umani attraverso iniziative di microcredito, di formazione professionale e di sviluppo d’impresa o di cooperativa e di commercio equo e solidale.
3.2 Per raggiungere le finalità di cui sopra l’Associazione potrà partecipare a consorzi, già esistenti o da costituire, nonché ad altre associazioni aventi scopi analoghi.
3.3 Tutte le attività non conformi agli scopi sociali dell’associazione sono espressamente vietate.
3.4 Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Articolo 4: SOCI
4.1 I soci sono coloro i quali, avendone fatta richiesta, sottoscrivono lo statuto e sono ammessi a far parte della ASCS dopo approvazione del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al versamento di una quota annua non inferiore all’importo determinato dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione.
4.2 Possono essere soci della ASCS sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, gli enti di qualsiasi natura (enti, associazioni, organizzazioni), senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.
4.3 Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, essa deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
c) l'organo che ha autorizzato la domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.
4.4 I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini dilucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
4.5 La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità dovuta al non versamento della quota associativa. E’ motivo di esclusione compiere qualsiasi attività non conforme o pregiudizievole alle finalità dell’associazione così come deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
4.6. L’esclusione del socio è ammessa unicamente dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata entro 30 giorni di fronte all’Assemblea ed, in ogni caso, al Giudice ordinario.
Articolo 5: ORGANI SOCIALI
5.1 Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Garanti.
5.2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 6: ASSEMBLEA DEI SOCI
6.1 L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa:
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) delibera il programma delle attività;
c) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
d) delibera le modifiche statuarie;
e) nomina il Collegio dei Garanti.
6.2 L’assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
6.3 L’assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, mail). L’assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano.
6.4 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6.5 Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
6.6 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
Articolo 7: CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione. E’ composto da un numero di membri non inferiore a cinque. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
7.2 Il Consiglio Direttivo sovrintende alla attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’assemblea. Si riunisce almeno tre volte l’anno.
7.3 Al Consiglio Direttivo spettano, in particolare, le seguenti funzioni:
a) determinare la quota sociale annua;
b) redigere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’assemblea;
c) deliberare l’ammissione e l’espulsione dei soci;
d) compilare ed approvare eventuali regolamenti interni;
e) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all’espletamento dell’attività dell’Associazione;
f) deliberare per attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate all’art. 3 e che, comunque, rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate all’assemblea;
g) eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente;
h) assumere il personale;
i) nominare il segretario, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;
j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
k) conferire e revocare procure.
7.4 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria e/o straordinaria su iniziativa del Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o mail). In caso di convocazione straordinaria dovrà esserne dato atto a verbale.
7.5 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno i 3/5 dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 7.4, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
7.6 Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di mantenere rapporti di verifica e di informazione con i cooperanti attivi nei progetti gestiti dall’organismo.
Articolo 8: PRESIDENTE
8.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; dispone per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’assemblea e può delegare al Vice Presidente, o ad un altro componente del Consiglio Direttivo, tutti o parte dei propri poteri.
8.2 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
8.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Qualora il Presidente non abbia riassunto le funzioni prima della convocazione della successiva assemblea, egli decade dall’incarico e l’assemblea reintegra il Consiglio Direttivo.
8.4 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 9: SEGRETARIO
9.1 Il segretario ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
Articolo 10: COLLEGIO DEI GARANTI
10.1 Il Collegio dei Garanti è l’organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche esterni all’Associazione, nominati dall’assemblea generale e dura in carica tre anni.
10.2 Il Collegio dei Garanti delibera a maggioranza semplice. Il Presidente del Collegio dei Garanti è eletto nell’ambito del collegio stesso.
10.3 Ha il compito di vigilare sul funzionamento degli organi sociali e sull’applicazione dello statuto e riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita ai soci.
Articolo 11: POTERI SOSTITUTIVI
11.1 Qualora il Consiglio Direttivo compia atti o assuma delibere che, ad esclusivo giudizio del Collegio dei Garanti, siano in contrasto con l’oggetto sociale o con il mandato ricevuto dall’assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente ne rilevano le funzioni e convocano entro trenta giorni l’assemblea dei soci in seduta straordinaria che elegge il nuovo Consiglio Direttivo.
11.2 Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Direttivo deve essere preso per gravi e giustificati motivi e per iscritto.
Articolo 12: DIMISSIONI
12.1 Qualora il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo intendano rassegnare le proprie dimissioni, esse dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio Direttivo e dallo stesso ratificate.
12.2 Le cariche non possono rimanere vacanti per oltre novanta giorni. Entro tale termine il Consiglio Direttivo provvederà per cooptazione a sostituire il Consigliere dimissionario.
12.3 Il Collegio dei Garanti presenta le dimissioni all’Assemblea.
12.4 Il socio che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbia provveduto al versamento della quota sociale, perde la qualità di socio.
Articolo 13: SANZIONI DISCIPLINARI
13.1 In caso di manifesta incapacità del Presidente, del Vice Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo o qualora i suddetti membri operassero in contrasto con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, esclusi i membri inquisiti, in seduta congiunta con il Collegio dei Garanti, può decidere a maggioranza la sospensione dei soggetti dagli incarichi rispettivi, salvo ratifica dell’assemblea riunita in seduta straordinaria.
13.2 Qualora un membro dell’Associazione tenga comportamenti, faccia dichiarazioni e compia atti in grave contrasto con gli obiettivi e le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, in seduta congiunta con il Collegio dei Garanti su proposta del Presidente, può deliberare una sanzione disciplinare fino alla espulsione.
13.3 Contro la sanzione disciplinare è possibile fare ricorso all’assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Qualora l’inquisito sia il Presidente o un membro del Direttivo, questi non potrà presiedere alle riunioni.
Articolo 14: RISORSE ECONOMICHE
14.1 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative e contributi dei soci;
b) contributi e sovvenzioni ricevuti da Organismi Internazionali, Governi, Enti o Istituzioni Pubbliche e Private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c) da attività di auto-finanziamento, introiti derivanti da convenzioni, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
d) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.
14.2 I fondi sono depositati presso l'istituto o gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo.
14.3 Le operazioni finanziarie sui fondi depositati sono condizionate alle firme congiunte o disgiunte del presidente e dei membri autorizzati dal Consiglio direttivo.
Articolo 15: BILANCIO
15.1 L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, con la presentazione del bilancio sottoscritto dal Presidente e dal Collegio dei Garanti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
15.2 I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’anno finanziario sono a disposizione dei soci.
Articolo 16: LE CONVENZIONI
16.1 Le convenzioni tra la ASCS e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
16.2 La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Articolo 17: DIPENDENTI E COLLABORATORI.
17.1 L’Associazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla L. 266/1991.
17.2 I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
17.3 I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie infortnio e responsabilità civile verso terzi.
17.4 L’organizzazione di volontariato allo scopo di sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collobaoratori di lavoro autonomo.
17.5 I rapporti di collaborazione tra l’Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle legge e dal CCNL.
17.6 I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 18: RESPONSABILITA’
18.1 I soci sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 L. 266/1991.
Articolo 19: MODIFICHE STATUTARIE
19.1 Lo statuto può essere modificato su proposta del Presidente o di tre membri del Consiglio Direttivo o di un quarto dei soci.
19.2 Le modifiche dello statuto sono di competenza dell’assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Articolo 20: SCIOGLIMENTO
20.1 L’assemblea dei soci, in seduta straordinaria con le modalità previste dall’art. 6, può decidere lo scioglimento dell’Associazione nominando un liquidatore. In caso di scioglimento tutti i beni mobili ed immobili che residueranno, sentito l'organismo di controllo, saranno devoluti alla Provincia Italiana della Congregazione dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21: LE NORME FINALI
21.1 Per quanto non specificato nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO
Sede di BRESCIA-NORD della A.S.C.S. ONLUS
(Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo )
Codice Fiscale: 03133600241
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Recapito e Segreteria: Ilario Fanelli – Via Ventura, 1 – 25075 NAVE (Brescia) – Italy
Tel. +39.030.2530775
e-mail: ilario.fanelli@tin.it – http: www.gruppomissionario.it